La rimborsabilità delle spese per accertamenti medico-legali.
Riteniamo utile per i nostri associati tale notizia, tratta dal sito del Sindacato degli Specialisti in Medicina Legale www.sismla.it, relativa alla rimborsabilità delle spese medico-legali.
In ambito extragiudiziario, il DPR 254/06 (Codice delle assicurazioni private) prevede che la fattura relativa alla Consulenza Medico Legale di Parte presentata dal danneggiato di sinistro stradale rientri tra le spese documentate e risarcibili da parte della compagnia.
Infatti risulta esplicitamente previsto dall’art 6 del citato DPR 254/06 al punto 2 sub b) d) ed e) come la richiesta di risarcimento DEBBA indicare:
b) l’entita’ delle lesioni subite; …
d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; …
e) l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista,
L’art. 9 sub 2 dello stesso DPR 254/06 specifica addirittura: “…sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”.
In ambito giudiziario, invece la Suprema Corte con sentenza 9549/09 (CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE – Presidente Petti – Relatore Calabrese) ha stabilito che la Consulenza medico legale di parte é sempre risarcibile.
Sentenzia la Cassazione: “…le spese sostenute per la ctp, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa (ancorché parzialmente) ha diritto di vedersi rimborsate”.